CCNL- LAVORO DOMESTICOCCNL SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DOMESTICOCCNL- LAVORO DOMESTICO

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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del lavoro domestico sottoscritto in data 08 settembre 2020 con le revisioni e integrazioni indicate nel verbale del 28 settembre 2020 tra:
FIDALDO – FEDERAZIONE ITALIANA DATORI DI LAVORO DOMESTICO costituita da NUOVA COLLABORAZIONE, qui rappresentata dal Presidente, Avv. Alfredo Savia;


ASSINDATCOLF, qui rappresentata dal Vice Presidente, Avv. Alessandro Lupi;


ADLD, qui rappresentata dal Presidente, Rag. Luigi Arnaldo Carriero;


ADLC, qui rappresentata dal Presidente, Sig.ra Tiziana Mariotti;


DOMINA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO;

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI (FILCAMS-CGIL);


FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI AI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL TURISMO
(FISASCAT-CISL);


UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI (UILTuCS);


FEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI A SERVIZIO DELL’UOMO (FEDERCOLF),;


VISTI
Il CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, stipulato in data 1° luglio 2013, e l’esito
delle trattative per il relativo rinnovo

SI E’ STIPULATO
l’allegato CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, composto da:
a) cinquantaquattro articoli;
b) chiarimenti a verbale;
c) tabelle dei minimi retributivi (tabelle A/L).
letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.


Art. 1 – Sfera di applicazione

  1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra:
  • FIDALDO, Federazione italiana datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia,
    costituita da NUOVA COLLABORAZIONE, ASSINDATCOLF, ADLD, ADLC,
  • DOMINA, Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico
    da una parte,
    e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS e Federcolf
    dall’altra,
    disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro domestico.
    Il contratto si applica agli assistenti familiari (colf, badanti, babysitter ed altri profili
    professionali di cui al presente CCNL), anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque
    retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente
    strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto.
  1. Resta ferma, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di
    collocamento alla pari dall’Accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge 18
    maggio 1973, n.304.
    Art. 2 – Inscindibilità della presente regolamentazione
  2. Le norme della presente regolamentazione collettiva nazionale sono, nell’ambito di ciascuno
    dei relativi istituti, inscindibili e correlative fra di loro, né quindi cumulabili con altro
    trattamento, e sono ritenute dalle parti complessivamente più favorevoli rispetto a quelle dei
    precedenti contratti collettivi.
    Art. 3 – Condizioni di miglior favore
  3. Eventuali trattamenti più favorevoli saranno mantenuti sotto forma di ‘ad personam’.
    Art. 4 – Documenti di lavoro
  4. All’atto dell’assunzione il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro i documenti
    necessari in conformità con la normativa in vigore e presentare in visione i documenti
    assicurativi e previdenziali, nonché ogni altro documento sanitario aggiornato con tutte le
    attestazioni previste dalle norme di legge vigenti, un documento di identità personale non
    scaduto ed eventuali diplomi o attestati professionali specifici. Il lavoratore extracomunitario
    potrà essere assunto se in possesso del permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di
    lavoro subordinato.
    Art. 5 – Assunzione
  5. L’assunzione del lavoratore avviene ai sensi di legge.
    Art. 6 – Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)
  6. Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale
    andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:
    a) data dell’inizio del rapporto di lavoro;
    b) livello di appartenenza, mansione;
    c) durata del periodo di prova;
    d) esistenza o meno della convivenza;
    e) la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti
    del rapporto di lavoro. Per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare
    l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a valere in caso
    di sua assenza da quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo
    della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in costanza di rapporto di
    lavoro;
    f) durata dell’orario di lavoro e sua distribuzione;
    g) eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
    h) per i lavoratori conviventi, la collocazione della mezza giornata di riposo
    settimanale in aggiunta alla giornata di riposo settimanale spettante alla
    domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all’art. 13, ultimo comma;
    i) retribuzione pattuita;
    j) luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di
    eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari
    (trasferte);
    k) periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
    l) indicazione dell’adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e
    custodire i propri effetti personali;
    m) obbligatorietà del versamento dei contributi di assistenza contrattuale, come
    indicato all’art.53;
    n) eventuale presenza di impianti audiovisivi all’interno dell’abitazione;
    o) applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto.
  7. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà essere scambiata
    tra le parti. Le variazioni delle condizioni contrattuali, non meramente occasionali, dovranno
    essere concordate.

Art. 7- Assunzione a tempo determinato

  1. L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente,
    obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nella quale
    devono essere specificate le fattispecie giustificatrici
  1. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente
    occasionale, non sia superiore a dodici giorni di calendario.
  2. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore,
    prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi. In questi casi si
    possono effettuare fino a quattro proroghe a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive
    e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo
    determinato; la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque
    superiore, compresa la eventuale proroga, ai 24 mesi. Nei contratti a tempo determinato di
    durata superiore ai 12 mesi è necessario l’inserimento della causale.
  3. A titolo esemplificativo è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di
    lavoro nei seguenti casi:
  • per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se
    ripetitivo;
  • per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione
    del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria
    famiglia residente all’estero;
  • per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti
    dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre
    i periodi di conservazione obbligatoria del posto;
  • per sostituire lavoratori in ferie;
  • per l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in
    ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.
    1. Per le causali che giustificano l’assunzione a tempo determinato i datori di lavoro potranno
      altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

    Art. 8 – Lavoro ripartito

    1. E’ consentita, nel rispetto del regolamento allegato al presente contratto, l’assunzione di due
      lavoratori che assumono in solido l’adempimento di un’unica obbligazione lavorativa.
    1. Fermo restando il vincolo di solidarietà e fatta salva una diversa intesa fra le parti contraenti,
      ciascuno dei due lavoratori resta personalmente e direttamente responsabile
      dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa.
    2. Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta. Nella lettera di
      assunzione devono essere indicati il trattamento economico e normativo spettante a ciascun
      lavoratore in base al presente contratto collettivo, nonché la misura percentuale e la
      collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede
      venga svolto da ciascuno dei due lavoratori.
    3. Fatte salve eventuali diverse intese fra le parti contraenti, i due lavoratori hanno facoltà di
      determinare, discrezionalmente ed in qualsiasi momento, sostituzioni fra di loro, nonché di
      modificare consensualmente la collocazione temporale dei rispettivi orari di lavoro; nel qual
      caso il rischio dell’impossibilità della prestazione lavorativa, per fatti attinenti ad uno dei
      coobbligati, è posta in capo all’altro obbligato. Il trattamento economico e normativo di
      ciascuno dei due lavoratori è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa
      effettivamente eseguita da ciascun lavoratore.
    4. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i
      lavoratori coobbligati, sono vietate.
    5. Salvo diverse intese fra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori
      coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non
      trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro o su proposta dell’altro prestatore di
      lavoro, quest’ultimo si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, interamente
      o parzialmente; in tal caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto
      di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c.. Analogamente è data facoltà al lavoratore di
      indicare la persona con la quale, previo consenso del datore di lavoro, egli potrà assumere in
      solido la prestazione di lavoro. In ogni caso, l’assenza di intesa fra le parti comporterà
      l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale.

    Art. 9 – Inquadramento dei lavoratori

    1. Gli assistenti familiari sono inquadrati in quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi, il superiore dei quali è definito “super”:

    Livello A Appartengono a questo livello gli assistenti familiari, non addetti all’assistenza di persone che svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro.

    Profili:

    a) Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla pulizia della casa;

    b) Addetto alla lavanderia. Svolge esclusivamente mansioni relative alla lavanderia;

    c) Aiuto di cucina. Svolge esclusivamente mansioni di supporto al cuoco;

    d) Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di cura generica del/dei cavallo/i;

    e) Assistente ad animali domestici. Svolge esclusivamente mansioni di assistenza ad animali domestici;

    f) Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi;

    g) Operaio comune. Svolge esclusivamente mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi pulizie, sia nell’ambito di interventi di piccola manutenzione.

    Livello A super Profili:

    a) Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone adulte autosufficienti, senza effettuare alcuna altra prestazione di lavoro;.

    Livello C super Profilo:

    a) Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (non formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

    Livello D

    Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.

    Profili:

    a) Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse all’amministrazione del patrimonio familiare;

    b) Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare;

    c) Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili;

    d) Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi e, in generale, ai compiti della cucina e della dispensa;

    e) Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di manutenzione;

    f) Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo familiare.

    Livello D super Profili:

    a) Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;

    b) Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all’andamento della casa;

    c) Assistente familiare educatore formato. Lavoratore che, nell’ambito di progetti educativi e riabilitativi elaborati da professionisti individuati dal datore di lavoro, attua specifici interventi volti a favorire l’inserimento o il reinserimento nei rapporti sociali, in autonomia, di persone in condizioni di difficoltà perché affette da disabilità psichica oppure da disturbi dell’apprendimento o relazionali.

    Livello B

    Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.

    Profili:

    a) Collaboratore familiare generico polifunzionale. Svolge le plurime incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, promiscuamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell’ambito del livello di appartenenza;

    b) Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell’abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia;

    c) Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura;

    d) Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera;

    e) Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di manutenzione;

    f) Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell’ambito di interventi, anche complessi, di manutenzione;

    g) Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di persone ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione e pulizia;

    h) Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per il collaboratore generico polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento camere e servizio di tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro.

    Livello B super

    Profilo:

    a) Assistente familiare che assiste persone autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;

    b) Assistente familiare che assiste bambini (baby sitter), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

    Livello C

    Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.

    Profilo:

    a) Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed ai connessi compiti di cucina, nonché di approvvigionamento delle materie prime. Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni ancorché a livello esecutivo , ancorché a livello esecutivo.

    Livello C super

    Profilo:

    a) Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (non formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

    Livello D

    Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.

    Profili:

    a) Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse all’amministrazione del patrimonio familiare;

    b) Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare;

    c) Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili;

    d) Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi e, in generale, ai compiti della cucina e della dispensa;

    e) Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di manutenzione;

    f) Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo familiare.

    Livello D super

    Profili:

    a) Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;

    b) Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all’andamento della casa; c) Assistente familiare educatore formato. Lavoratore che, nell’ambito di progetti educativi e riabilitativi elaborati da professionisti individuati dal datore di lavoro, attua specifici interventi volti a favorire l’inserimento o il reinserimento nei rapporti sociali, in autonomia, di persone in condizioni di difficoltà perché affette da disabilità psichica oppure da disturbi dell’apprendimento o relazionali.

    Note a verbale:

    1. Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni promiscue ha diritto all’inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni prevalenti.

    2. Per persona autosufficiente si intende il soggetto in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria persona ed alla vita di relazione.

    3. La formazione del personale per l’assistenza a persona non autosufficiente, laddove prevista per l’attribuzione della qualifica, si intende conseguita quando il lavoratore sia in possesso di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o all’estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500 ore.

    Art. 10 – Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona

    4. Ai fini del diritto all’ inquadramento nel livello D Super, è onere del lavoratore comunicare per iscritto al datore di lavoro il conseguimento, anche in corso di rapporto di lavoro, di detto diploma e consegnarne copia.

    5. Le parti firmatarie, in merito al profilo c) <> inquadrato nel livello D Super, precisano che per il profilo indicato non si intende la figura professionale dell’educatore professionale disciplinato dalla c.d. <> (art. 1, commi 594 e seguenti, L. n. 205 del 2017). Art. 10 – Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona

    1. Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), e conseguentemente inquadrato nel livello B super, ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, e conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato) o nel livello D super (se formato), qualora la collocazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00 sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella D allegata al presente contratto, relativa al livello di inquadramento, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 14. Per il personale non convivente, sussiste l’obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un’idonea sistemazione per la notte.

    2. Al personale convivente di cui al presente articolo dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.

    3. Fatta salva la fascia oraria indicata al comma 1, ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo di cui all’art.53, l’orario convenzionale di lavoro è pari a otto ore giornaliere.

    4. L’assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da apposito atto sottoscritto dalle parti; in tale atto devono essere indicate l’ora d’inizio e quella di cessazione dell’assistenza e il suo carattere di prestazione discontinua.

    Art. 11 – Prestazioni esclusivamente d’attesa

    1. Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella E allegata al presente contratto, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00, fermo restando l’obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.

    2. Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come da tabella C allegata al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato.

    3. Fatta salva la fascia oraria indicata al comma 1, ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo di cui all’art.53, l’orario convenzionale di lavoro è pari a cinque ore giornaliere, oltre alle prestazioni eventualmente retribuite ai sensi del comma 2.

    4. L’assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto e scambiato tra le parti.

    Art. 12 – Periodo di prova

    1. I lavoratori inquadrati nei livelli D) e D super) ed i lavoratori operanti in regime di convivenza indipendentemente dal livello di inquadramento, sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo. Per i restanti rapporti di lavoro, il periodo di prova è di 8 giorni di lavoro effettivo.

    2. Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto comunicazione di recesso s’intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell’anzianità.

    3. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento, a favore del lavoratore della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato.

    4. Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra Regione, senza avere trasferito la propria residenza, e la risoluzione del rapporto non avvenga per giusta causa, dovrà essere dato dal datore di lavoro un preavviso di 3 giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente.

    5. L’apposizione del periodo di prova deve risultare da atto scritto.

    Art. 13 – Riposo settimanale

    1. Il riposo settimanale, per i lavoratori conviventi, è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore la domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell’orario di lavoro giornaliero.

    2. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.

    3. Il riposo settimanale, per i lavoratori non conviventi, è di 24 ore e deve essere goduto la domenica.

    4. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.

    5. Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata; in difetto di accordo, sarà data integrale applicazione ai commi precedenti.

    Art. 14 – Orario di lavoro

    1. La durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di: a) 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi; b) 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.

    2. I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:

    a) interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;

    b) interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;

    c) interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali. A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l’orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella B allegata al presente contratto, fermo restando l’obbligo di corresponsione dell’intera retribuzione in natura. Eventuali prestazioni lavorative eccedenti l’orario effettivo di lavoro concordato nell’atto scritto di cui al successivo comma 3 saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto oraria, se collocate temporalmente all’interno della tipologia di articolazione dell’orario adottata; le prestazioni collocate temporalmente al di fuori di tale tipologia saranno retribuite in ogni caso con la retribuzione globale di fatto oraria con le maggiorazioni previste dall’ art. 15.

    3. L’assunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risultino l’orario effettivo di lavoro concordato e la sua collocazione temporale nell’ambito delle articolazioni orarie individuate nello stesso comma 2; ai lavoratori così assunti si applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente contratto. Con atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, contenente gli stessi elementi, il rapporto di convivenza con durata normale dell’orario di lavoro concordata ai sensi del comma 1 potrà essere trasformato nel rapporto di convivenza di cui al comma 2 e viceversa.

    4. Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00, oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire dall’abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la destinazione di tale intervallo all’effettivo recupero delle energie psicofisiche. È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.

    5. La collocazione dell’orario di lavoro è fissata dal datore di lavoro, nell’ambito della durata di cui al comma 1, nei confronti del personale convivente a servizio intero; per il personale convivente con servizio ridotto o non convivente è concordata fra le parti.

    6. Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti artt. 10 e 11, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00, ed è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro, così come previsto dall’art. 15.

    7. Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori dell’orario di lavoro.

    8. Al lavoratore tenuto all’osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un’indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, sarà concordato fra le parti e non retribuito.

    9. Il datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all’assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS, potrà assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, da inquadrare nei livelli CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura delle ore e giorni di riposo, giornaliere e settimanali, dei lavoratori titolari dell’assistenza. Tali prestazioni saranno retribuite sulla base della tabella “G” e della tabella “F” inerente le indennità di vitto e alloggio di cui all’art. 36, qualora spettanti.

    Art. 15 – Lavoro straordinario

    1. Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l’orario stabilito, sia di
      giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento. In nessun caso il lavoro
      straordinario dovrà pregiudicare il diritto al riposo giornaliero.
    2. È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale
      massima fissata all’art. 14, comma 1, lettera a) e b), salvo che il prolungamento sia stato
      preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate.
    3. Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata:
      -del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00; del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00; del 60% in una delle festività indicate nell’art. 16 o nella giornata di domenica, in caso di professione di una religione che preveda la solennizzazione in giornata diversa dalla domenica questa giornata sarà assoggetta alla disciplina del lavoro domenicale
    1. Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le ore 40 e fino alle ore 44
      settimanali, purché eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, sono
      compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorate del 10%.
    2. Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un giorno di preavviso,
      salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.
    3. In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno sono
      considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo
      stesso; tali prestazioni devono avere carattere di assoluta episodicità e imprevedibilità.

    Art. 16 – Festività nazionali e infrasettimanali

    1. Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse
      attualmente sono:
    • 1° gennaio,
    • 6 gennaio,
    • lunedì di Pasqua,
    • 25 aprile,
    • 1° maggio,
    • 2 giugno,
    • 15 agosto,
    • 1° novembre,
    • 8 dicembre,
    • 25 dicembre,
    • 26 dicembre,
    • S. Patrono.
      In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l’obbligo di corrispondere
      la normale retribuzione.
    1. Per il rapporto ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite sulla base della
      normale paga oraria ragguagliata a 1/6 dell’orario settimanale. Le festività da retribuire sono tutte quelle cadenti nel periodo interessato, indipendentemente dal fatto che in tali giornate fosse prevista, o meno, la prestazione lavorativa.
      1. In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il
        pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%.
      2. In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al
        recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione
        globale di fatto mensile.
      3. Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili, ai sensi della
        legge 5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore
        del godimento dell’intera giornata nelle festività di cui al comma 1.
        Art. 17 – Ferie
        1-.I lavoratori con retribuzione mensile percepiranno la normale retribuzione, senza alcuna
        decurtazione; quelli con retribuzione ragguagliata alle ore lavorate percepiranno una
        retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.
        2-Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà
        fissare il periodo di ferie, fermo restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da
        giugno a settembre.
        3.Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma dell’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003,
        n. 66, un periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito
        dalla relativa indennità, salvo il caso previsto al comma 8.
        4.Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di
        due periodi all’anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, salvo il caso
        previsto al comma 8, deve aver luogo per almeno due settimane entro l’anno di maturazione
        e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
        5.Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad
        una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
        6.Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non
        usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo
        convenzionale.
        7.Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo
        di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con
        l’accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un
        biennio, anche in deroga a quanto previsto al comma 4.
        8-In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d’inizio del godimento del periodo
        di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso
        tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio
        prestato.
        9.Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di licenziamento, né
        durante il periodo di malattia o infortunio.

      Il godimento delle ferie non interrompe la maturazione di tutti gli istituti contrattuali.

      L’eventuale patologia contratta dal lavoratore durante il periodo feriale che determini il
      ricovero ospedaliero, laddove debitamente certificata, interrompe il godimento delle ferie
      per l’intera sua durata.
      Chiarimento a verbale.
      I lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo
      restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro
      settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del
      computo delle ferie.
      Art. 18 – Sospensioni di lavoro extra feriali

      1.Durante le sospensioni del lavoro extra feriali, per esigenze del datore di lavoro, sarà
      corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel caso di lavoratore
      che usufruisca del vitto e dell’alloggio, il compenso sostitutivo convenzionale, sempreché lo
      stesso non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni.

      2.Per gravi e documentati motivi il lavoratore potrà richiedere un periodo di sospensione extra
      feriale senza maturazione di alcun elemento retributivo per un massimo di 12 mesi. Il datore
      di lavoro potrà, o meno, convenire con la richiesta.
      Art. 19 – Permessi

      I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di visite mediche
      documentate, per le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno e per le pratiche
      di ricongiungimento familiare, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro.
      I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate:

        • lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all’art. 14,
          comma 2;
        • lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore
          annue.
        • Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno
          riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato.

        1.I lavoratori potranno, inoltre, fruire di permessi non retribuiti su accordo tra le parti.

        2.Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il 2° grado
        ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi.

        3.Al lavoratore padre spettano le giornate di permesso retribuito e di congedo facoltativo in
        caso di nascita di un figlio, nella misura prevista dalla normativa vigente.

        4.Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giustificati
        motivi, permessi di breve durata non retribuiti.

        5.In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l’indennità sostitutiva del vitto e
        dell’alloggio.

        Art. 20 – Permessi per formazione professionale

        1. I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro
          di almeno 6 mesi, possono usufruire di un monte ore annuo di 40 ore di permesso retribuito
          per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti
          familiari.
        2. Fermi i requisiti sopra indicati, per la frequenza di corsi di formazione finanziati o comunque
          riconosciuti dall’Ente bilaterale Ebincolf di cui all’ art. 48, il monte ore annuo dei permessi
          retribuiti ammonta a 64 ore.
        3. Il monte ore annuo di cui al comma 1 potrà essere utilizzato anche per le eventuali attività
          formative previste dalla normativa e necessarie per il rinnovo dei titoli di soggiorno. In tale
          ottica i datori di lavoro favoriranno la frequenza, da parte dei lavoratori, a corsi di formazione
          specifici, gestiti da Enti pubblici ovvero organizzati o riconosciuti dagli Enti bilaterali, anche
          finalizzati al rinnovo dei titoli di soggiorno. L’utilizzo del monte ore per le finalità indicate al
          presente comma dovrà trovare riscontro in apposita documentazione, riportante anche gli
          orari delle attività formative esercitate.
        4. E’ esclusa in ogni caso la possibilità di cumulo pluriennale dei permessi in questione che
          devono essere usufruiti nel periodo annuale di maturazione.
          Art. 21 – Congedo per le donne vittime di violenza di genere
          1.Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.Lgs. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni
          la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente
          certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case
          rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per
          un periodo massimo di tre mesi.
          2.Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva
          impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non
          inferiore a sette giorni, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e a
          produrre la certificazione attestante l’inserimento nei percorsi di cui al precedente comma.
          3.Il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai
          fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine
          rapporto.
          4.Durante il periodo di congedo, la lavoratrice, tranne quanto previsto dal comma 3, ha diritto
          a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è
          coperto da contribuzione figurativa. L’indennità è corrisposta direttamente dall’Inps, a
          seguito di domanda presentata all’Istituto dall’avente diritto, secondo le modalità previste
          per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.
          5.Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni
          secondo quanto concordato tra le parti. In caso di mancato accordo, la lavoratrice può
          scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando che la fruizione su base
          oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga
          mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

        Art. 22 – Assenze

        1. Le assenze del lavoratore debbono essere in ogni caso tempestivamente giustificate al datore
          di lavoro. Per quelle derivanti da malattia si applica l’art. 27 e per quelle derivanti da
          infortunio o malattia professionale l’art. 29.
        2. Le assenze non giustificate entro il quinto giorno, ove non si verifichino cause di forza
          maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento. A tal fine la relativa lettera di
          contestazione e quella di eventuale successivo licenziamento saranno inviate all’indirizzo
          indicato nella lettera di assunzione, così come previsto dall’art. 6, lettera e) del presente
          contratto.

        Art. 23 – Diritto allo studio

        1. Tenuto conto della funzionalità della vita familiare, il datore di lavoro favorirà la frequenza
          del lavoratore a corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola dell’obbligo o di
          specifico titolo professionale; un attestato di frequenza deve essere esibito mensilmente al
          datore di lavoro.
        2. Le ore di lavoro non prestate per tali motivi non sono retribuite, ma potranno essere
          recuperate a regime normale; le ore relative agli esami annuali, entro l’orario giornaliero,
          saranno retribuite nei limiti di quelle occorrenti agli esami stessi.

        Art. 24 – Matrimonio

        1. In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario.
        2. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta, per il periodo del congedo, ove
          non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo
          convenzionale.
        3. La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della documentazione
          comprovante l’avvenuto matrimonio.
        4. Il lavoratore potrà scegliere di fruire del congedo matrimoniale anche non in coincidenza con
          la data del matrimonio, purché entro il termine di un anno dalla stessa e sempreché il
          matrimonio sia contratto in costanza dello stesso rapporto di lavoro. La mancata fruizione del
          congedo a causa di dimissioni del lavoratore non determinerà alcun diritto alla relativa
          indennità sostitutiva.

        Art. 25 – Tutela delle lavoratrici madri

        1. Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limitazioni ivi indicate,
          salvo quanto previsto ai commi successivi.
        2. È vietato adibire al lavoro le donne:
          a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o
          posticipi previsti dalla normativa di legge;
          b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del
          parto;

        c) durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati.
        Detti periodi devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi
        quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie.

        1. Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla
          cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per
          giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed
          improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta o se non intervenute nelle sedi di
          cui all’art. 2113, 4° comma, del codice civile. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni,
          ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di
          licenziamento della lavoratrice.
        2. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di
          licenziamento, ai sensi del comma 3, la lavoratrice non è tenuta al preavviso.
        3. Si applicano le norme di legge sulla tutela della paternità nonché sulle adozioni e sugli
          affidamenti preadottivi, con le limitazioni indicate.
          Dichiarazione congiunta
          Le Parti Sociali firmatarie del presente CCNL, al fine di estendere le tutele delle lavoratrici madri,
          promuoveranno ogni utile iniziativa nei confronti di enti, organi e istituzioni, tenuto conto delle
          particolari condizioni esistenti nell’ambito delle famiglie datrici di lavoro domestico.

        Art. 26 – Tutela del lavoro minorile

        1. Non è ammessa l’assunzione dei minori di anni 16.
        2. E’ ammessa l’assunzione di adolescenti che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico ai sensi
          della legge 17 ottobre 1967, n. 977, così come modificata e integrata dal D.Lgs. 4 agosto 1999,
          n. 345, purché sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti
          trasgressione dell’obbligo scolastico.
        3. E’ vietato adibire i minori al lavoro notturno, tranne casi di forza maggiore.
        4. Sono altresì da osservare le disposizioni dell’art. 4 della legge 2 aprile 1958, n. 339, secondo
          cui il datore di lavoro, che intenda assumere e fare convivere con la propria famiglia un
          lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta di consenso, con
          sottoscrizione vidimata dal Sindaco del Comune di residenza del lavoratore, da parte di chi
          esercita la potestà genitoriale, cui verrà poi data preventiva comunicazione del
          licenziamento; il datore di lavoro è impegnato ad una particolare cura del minore, per lo
          sviluppo ed il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale.

        Art. 27 – Malattia

        1. In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro salvo
          cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrattualmente previsto
          per l’inizio della prestazione lavorativa.
        2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenite al datore di lavoro il relativo certificato
          medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la

        prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al
        datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio.

        1. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia
          espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato
          medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei
          quali i lavoratori non siano presenti nell’abitazione del datore di lavoro.
        2. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del
          posto per i seguenti periodi:
          a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
          b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
          c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
        3. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno solare,
          intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
        4. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica,
          documentata dalla competente ASL.
        5. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre, in caso di malattia, la
          retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell’anno per le
          anzianità di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma 4, nella seguente misura:
        • fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;
        • dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.

        8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme
        di legge riguardanti i lavoratori conviventi.

        9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne
        usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente
        in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.

        10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.

          Art. 28 – Tutela delle condizioni di lavoro

          1. Ogni lavoratore ha diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre, sulla base di quanto
            previsto dalla legislazione vigente, relativamente agli ambienti domestici. A tal fine il datore
            di lavoro sarà tenuto a garantire la presenza sull’impianto elettrico di un adeguato
            interruttore differenziale, cosiddetto salvavita.
          2. Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore circa eventuali rischi esistenti
            nell’ambiente di lavoro relativi anche all’uso delle attrezzature, ivi compresi gli strumenti
            telematici e robotici, e all’esposizione a particolari agenti chimici, fisici e biologici.
          3. L’informativa si realizzerà all’atto dell’individuazione delle mansioni o del successivo
            mutamento delle stesse, mediante la consegna dell’apposito documento che verrà elaborato
            dall’Ente bilaterale di settore – Ebincolf.
          4. E’ facoltà del datore di lavoro installare impianti audiovisivi all’interno dell’abitazione.
          1. L’esistenza o l’installazione di detti impianti, devono essere preventivamente comunicate per
            iscritto al lavoratore e sono comunque vietate nell’alloggio riservato allo stesso ai sensi
            dell’art. 36, comma 2, nonché nei servizi igienici.
          2. Le immagini e le informazioni raccolte a mezzo degli impianti audiovisivi, devono essere
            trattate nel rispetto della vigente disciplina sul trattamento dei dati personali.

          Dichiarazione congiunta
          Atteso che la violenza e le molestie anche sessuali nel luogo del lavoro domestico costituiscono
          un abuso e una violazione dei diritti umani, le Parti Sociali firmatarie del presente CCNL
          concordano di promuovere iniziative, anche tramite gli Enti bilaterali, al fine di prevenire e
          contrastare tali condotte inaccettabili e incompatibili con il rispetto della persona umana, siano
          esse rivolte nei confronti del lavoratore o nei confronti del datore di lavoro o suoi familiari, così
          come previsto dalla Convenzione OIL n. 190 del 2019 e dalla Raccomandazione OIL n. 206 del

          Art. 29 – Infortunio sul lavoro e malattia professionale

          1. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spetta al lavoratore, convivente o
            non convivente, la conservazione del posto per i seguenti periodi:
            a) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
            b) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario;
            c) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.
          2. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno solare,
            intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
          3. Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spettano le
            prestazioni previste dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e
            integrazioni.
          4. Le prestazioni vengono erogate dall’INAIL, al quale il datore di lavoro deve denunciare tutti
            gli infortuni o malattie professionali nei seguenti termini:
          • entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali;
          • entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio o di malattia
            professionale, per gli eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni;
          • entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di prosecuzione, per gli
            eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma non guariti entro tale
            termine.

          5- La denuncia all’INAIL deve essere redatta su apposito modello predisposto da parte di detto
          istituto e corredata dal certificato medico. Altra denuncia deve essere rimessa entro gli stessi
          termini all’autorità di Pubblica Sicurezza nei casi di legge.

          6. Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni di
          assenza per infortunio o malattia professionale.

            1. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne
              usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore non sia degente in
              ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
            2. L’ infortunio e la malattia professionale in periodo di prova o di preavviso sospendono la
              decorrenza degli stessi.

            Art. 30 – Tutele previdenziali

            1. Il lavoratore deve essere assoggettato alle forme assicurative e previdenziali previste dalla
              legge, sia nel caso di rapporto in regime di convivenza che di non convivenza.
            2. In caso di pluralità di rapporti in capo allo stesso lavoratore le forme assicurative e
              previdenziali devono essere applicate da ciascun datore di lavoro.
            3. E’ nullo ogni patto contrario.

            Art. 31 – Servizio militare e richiamo alle armi

            1. Si fa riferimento alle leggi che disciplinano la materia.

            Art. 32 – Trasferimenti

            1. In caso di trasferimento in altro comune, il lavoratore deve essere preavvisato, per iscritto,
              almeno 15 giorni prima.
            2. Al lavoratore trasferito deve essere corrisposta, per i primi 15 giorni di assegnazione alla
              nuova sede di lavoro, una diaria pari al 20% della retribuzione globale di fatto afferente tale
              periodo.
            3. Al lavoratore trasferito sarà inoltre corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e trasporto
              per sé ed i propri effetti personali, ove alle stesse non provveda direttamente il datore di
              lavoro.
            4. Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso,
              ove non sia stato rispettato il termine di cui al comma 1.

            Art. 33 – Trasferte

            1. Il lavoratore convivente di cui all’art.14, comma 1, è tenuto, ove richiesto dal datore di lavoro,
              a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la persona alla cui cura egli è
              addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie. In tali località
              il lavoratore fruirà dei riposi settimanali.
            2. Nei casi di trasferta indicati al comma 1, saranno rimborsate al lavoratore le eventuali spese
              di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni. Sarà inoltre corrisposta al
              lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera,
              di cui alla tabella A, per tutti i giorni nei quali egli sia stato in trasferta ovvero si sia recato in
              soggiorni temporanei, come indicato al comma 1, salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse
              stato contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.

            Art. 34 – Retribuzione e prospetto paga

            1. Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, deve
              predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di
              lavoro, e l’altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.
            2. La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:
              a) retribuzione minima contrattuale di cui all’art. 35, comprensiva per i livelli D) e D
              super) di uno specifico elemento denominata indennità di funzione;
              b) eventuali scatti di anzianità di cui all’art. 37;
              c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
              d) eventuale superminimo.
            3. Sino al compimento del sesto anno di età di ciascun bambino assistito, l’assistente familiare
              inquadrata nel profilo B Super), lett. b) (baby sitter) avrà diritto a percepire, oltre al minimo
              retributivo di cui all’art. 35, anche l’indennità mensile di cui alla successiva Tabella H). Tale
              indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore percepiti dal
              lavoratore.
            4. Al lavoratore inquadrato nel livello C Super) o D Super) addetto all’assistenza di più di una
              persona non autosufficiente, è altresì dovuta l’indennità mensile nella misura di cui alla
              Tabella I). Tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore
              percepiti dal lavoratore.
            5. Nel prospetto paga dovrà risultare se l’eventuale trattamento retributivo di cui alla lettera d)
              del comma 2 sia una condizione di miglior favore ‘ad personam’ non assorbibile; dovranno
              altresì risultare, oltre alle voci di cui al comma 2, i compensi per le ore straordinarie prestate
              e per festività nonché le trattenute per oneri previdenziali.
            6. Il datore di lavoro deve rilasciare un’attestazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo
              delle somme erogate nell’anno; l’attestazione deve essere rilasciata almeno 30 giorni prima
              della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in
              occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
            7. Al lavoratore inquadrato nei livelli B), B super), C super) e D super) in possesso della
              certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 in corso di validità, è dovuta
              l’indennità mensile di cui alla Tabella L). Tale indennità è assorbibile da eventuali trattamenti
              retributivi di miglior favore complessivamente percepiti dal lavoratore.
            8. Per i lavoratori conviventi inquadrati nel profilo D super) tale indennità è assorbita da quella
              di funzione di cui alla Tabella A).

            Nota a verbale

            1. Allo scadere della validità della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI
              11766:2019 l’indennità di cui alla Tabella L) non sarà più dovuta. Ai fini del diritto a detta
              indennità, è onere del lavoratore consegnare al datore di lavoro copia della certificazione di
              qualità, eventualmente anche laddove fosse conseguita in corso di rapporto di lavoro.
            2. Tale indennità sarà dovuta decorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del presente contratto.

            Art. 35 – Minimi retributivi

            1. I minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C, D, E, G, H, I ed L allegate al presente
              contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 38.

            Art. 36 – Vitto e alloggio

            1. Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e sufficiente; l’ambiente
              di lavoro non deve essere nocivo all’integrità fisica e morale dello stesso.
            2. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne
              la dignità e la riservatezza.
            3. I valori convenzionali del vitto e dell’alloggio sono fissati nella tabella F allegata al presente
              contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 38.

            Art. 37 – Scatti di anzianità

            1. A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo
              stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.
            2. A partire dal 1° agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili dall’eventuale superminimo.
            3. Il numero massimo degli scatti è fissato in 7.
              Nota a verbale
              Il primo scatto di anzianità matura dal mese successivo al compimento di ogni biennio di servizio.

            Art. 38 – Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e
            dell’alloggio

            1. Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio,
              determinati dal presente contratto, sono variati, da parte della Commissione Nazionale per
              l’aggiornamento retributivo di cui all’art. 45, secondo le variazioni del costo della vita per le
              famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ ISTAT al 30 novembre di ogni anno.
            2. La Commissione verrà a tal fine convocata dal Ministero del Lavoro e Previdenza sociale,
              entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, in prima convocazione, e, nelle eventuali
              successive convocazioni, ogni 15 giorni. Dopo la terza convocazione, in caso di mancato
              accordo o di assenza delle parti, il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale è delegato dalle
              Organizzazioni ed Associazioni stipulanti a determinare la variazione periodica della
              retribuzione minima, secondo quanto stabilito al comma 1, in misura pari all’80% della
              variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ ISTAT per
              quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100% per i valori
              convenzionali del vitto e dell’alloggio.
            3. Le retribuzioni minime contrattuali ed i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio,
              determinati ai sensi dei commi precedenti, hanno decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno,
              se non diversamente stabilito dalle Parti.

            Art. 39 – Tredicesima mensilità

            1. In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una
              mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa l’indennità
              sostitutiva di vitto e alloggio, così come chiarito nelle note a verbale apposte in calce al
              presente contratto.
            2. Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti
              dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
            3. La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro,
              malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la
              parte non liquidata dagli enti preposti.

            Art. 40 – Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso

            1. Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l’osservanza dei seguenti
              termini di preavviso:
              per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:
            • fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
            • oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.
              I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.
              per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:
            • fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
            • oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.

            2. I termini di preavviso di cui al comma precedente saranno raddoppiati nell’eventualità in cui
            il datore di lavoro intimi il licenziamento prima del trentunesimo giorno successivo al termine
            del congedo per maternità.

            3. Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di
            alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal
            medesimo, il preavviso è di:

              • 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità,
              • 60 giorni di calendario per anzianità superiore.
                Alla scadenza del preavviso, l’alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose non di
                proprietà del datore di lavoro.

              4. In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte recedente un’indennità pari
              alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.

              5. Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da non consentire
              la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Il licenziamento non esclude le
              eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore.

              6. Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l’indennità di mancato preavviso.

              1. In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini
                di preavviso indicati nel presente articolo
              1. I familiari coabitanti, i coniugi, le persone unite da unione civile o da stabile convivenza di
                fatto ai sensi della L. n. 76/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui stato
                familiare sia certificato da registrazione storico anagrafica, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati dal prestatore di lavoro. In ogni caso il soggetto obbligato in solido risponde solo entro i limiti della durata temporale risultante dalla suddetta registrazione storico anagrafica.
              1. Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato mediante intimazione del licenziamento, il
                datore di lavoro, su richiesta scritta del lavoratore, sarà tenuto a fornire una dichiarazione
                scritta che attesti l’avvenuto licenziamento.

              Art. 41 – Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)

              1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trattamento di
                fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297,
                sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive del valore convenzionale
                di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sono incrementate
                a norma dell’art. 1, comma 4, della citata legge, dell’1,5% annuo, mensilmente
                riproporzionato, e del 75% dell’aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con
                esclusione della quota maturata nell’anno in corso.
              2. I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all’anno,
                il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto maturato.
              3. L’ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre 1989 va
                riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e terza
                categoria.
              4. Per i periodi di servizio antecedenti il 29 maggio 1982 l’indennità di anzianità è determinata
                nelle seguenti misure:
                A. Per il rapporto di lavoro in regime di convivenza, o di non convivenza con orario
                settimanale superiore alle 24 ore:
                1) per l’anzianità maturata anteriormente al 1° maggio 1958:
                a) al personale già considerato impiegato: 15 giorni per anno per ogni anno
                d’anzianità;
                b) al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno d’anzianità;
                2) per l’anzianità maturata dopo il 1° maggio 1958 e fino al 21 maggio 1974:
                a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d’anzianità;
                b) al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno d’anzianità;
                3) per l’anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982:
                a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d’anzianità
                b) al personale già considerato operaio: 20 giorni per ogni anno d’anzianità.

              B. Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali:
              1) per l’anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974: 8 giorni per ogni anno
              d’anzianità;
              2) per l’anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre 1978: 10 giorni per
              ogni anno d’anzianità;
              3) per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1979: 15 giorni per
              ogni anno d’anzianità;

              4) per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1980 al 29 maggio 1982: 20 giorni per ogni
              anno d’anzianità.
              Le indennità, determinate come sopra, sono calcolate sulla base dell’ultima retribuzione e
              accantonate nel T.F.R.

              1. Ai fini del computo di cui al comma 4, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo
                per 6 l’importo della retribuzione media settimanale o per 26 l’importo della retribuzione
                media mensile in atto alla data del 29 maggio 1982. Tali importi devono essere maggiorati del
                rateo di gratifica natalizia o tredicesima mensilità

              Art. 42 – Indennità in caso di morte

              1. In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso ed il T.F.R. devono corrispondersi al
                coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini
                entro il 2° grado.
              2. La ripartizione delle indennità e del T.F.R., se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi
                secondo le norme di legge.
              3. In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono attribuite secondo le norme della
                successione testamentaria e legittima.

              Art. 43 – Permessi sindacali

              1. I componenti degli organismi direttivi territoriali e nazionali delle Organizzazioni Sindacali
                firmatarie del presente contratto, la cui carica risulti da apposita attestazione
                dell’Organizzazione Sindacale di appartenenza, rilasciata all’atto della nomina, da presentare
                al datore di lavoro, hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione documentata alle
                riunioni degli organismi suddetti, nella misura di 6 giorni lavorativi nell’anno.
              2. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione al datore di
                lavoro di norma 3 giorni prima, presentando la richiesta di permesso rilasciata dalle
                Organizzazioni Sindacali di appartenenza.

              Art. 44 – Interpretazione del Contratto

              1. Le controversie individuali e collettive che dovessero insorgere in relazione al rapporto di
                lavoro, riguardanti l’interpretazione autentica delle norme del presente contratto, possono
                essere demandate alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 46.
              2. La Commissione si pronuncerà entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

              Art. 45 – Commissione Nazionale per l’aggiornamento retributivo

              1. È costituita una Commissione Nazionale presso il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale,
                composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle Associazioni
                dei datori di lavoro stipulanti il presente contratto.
              2. Ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori e ciascuna associazione dei datori di lavoro
                designa il proprio rappresentante nella Commissione, la quale delibera all’unanimità.
              3. La Commissione Nazionale ha le funzioni di cui agli artt. 35, 36 e 38.

              Art. 46 – Commissione Paritetica Nazionale

              1. Presso l’Ente bilaterale di cui all’ art. 48 è costituita una Commissione Paritetica Nazionale,
                composta da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS dei lavoratori e da uguale numero
                di rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro, stipulanti il presente contratto.
              2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, oltre a quello indicato all’art. 44:
                a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all’applicazione del
                presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni territoriali
                di conciliazione;
                b) esaminare le istanze delle Parti per la eventuale identificazione di nuove figure
                professionali;
                c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Associazioni
                territoriali dei datori di lavoro e le OO.SS territoriali dei lavoratori, facenti capo
                alle Associazioni ed Organizzazioni Nazionali, stipulanti il presente contratto
              1. La Commissione Nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o quando
                ne faccia richiesta scritta e motivata una delle Parti stipulanti il presente contratto.
              2. Le Parti si impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte all’anno, in concomitanza con
                le riunioni della Commissione di cui all’art. 45.

              Art. 47 – Commissioni territoriali di conciliazione

              1. Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative all’applicazione del presente contratto, le
                parti potranno esperire, prima dell’azione giudiziaria, il tentativo di conciliazione, di cui
                all’articolo 410 e seguenti del Cod. Proc. Civ., presso una sede delle Associazioni territoriali
                dei datori di lavoro o delle OO.SS. territoriali dei lavoratori facenti capo alle Associazioni e
                Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente contratto.
              2. Il lavoratore deve essere assistito dal rappresentante di una Organizzazione sindacale dei
                lavoratori firmataria del presente contratto. In caso di assenza del rappresentante di
                un’Associazione datoriale, nel verbale di conciliazione deve essere esplicitato che il datore di
                lavoro è stato informato della possibilità di essere assistito da un’Associazione datoriale e che
                vi abbia espressamente rinunciato.
              3. La conciliazione, che produce fra le parti gli effetti di cui all’art. 2113, 4° comma, codice civile,
                dovrà risultare da apposito verbale.

              Art. 48 – Ente bilaterale Ebincolf

              1. L’Ente bilaterale è un organismo paritetico così composto: per il 50% da FIDALDO
                (attualmente costituita come indicato in epigrafe) e DOMINA, e per l’altro 50%, da FilcamsCGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS e Federcolf.
              2. L’Ente bilaterale nazionale ha le seguenti funzioni:
                a) istituisce l’osservatorio che ha il compito di effettuare analisi e studi, al fine di cogliere
                gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel nostro Paese. A tal fine,
                l’osservatorio dovrà rilevare:
              • la situazione occupazionale della categoria;
              • le retribuzioni medie di fatto;
              • il livello di applicazione del CCNL nei territori;
              • il grado di uniformità sull’applicazione del CCNL e delle normative di legge ai
                lavoratori immigrati;
              • la situazione previdenziale e assistenziale della categoria;
              • i fabbisogni formativi;
              • le analisi e le proposte in materia di sicurezza;
                b) promuove ai vari livelli iniziative in materia di formazione, qualificazione professionale
                e certificazione delle competenze, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri
                Enti competenti, nonché di informazione in materia di sicurezza

              Art. 49 – Contrattazione di secondo livello

              1. La contrattazione di secondo livello fra le OO.SS. e le Associazioni datoriali firmatarie del
                presente CCNL potrà riferirsi, di norma, ad ambito regionale ovvero provinciale per le
                province autonome di Trento e Bolzano.
                In deroga a quanto sopra previsto, l’ambito territoriale della contrattazione di secondo livello
                potrà riferirsi anche alle città metropolitane.
              2. La contrattazione di cui al precedente comma avrà luogo presso l’Ebincolf, con la presenza e
                l’accordo di tutti i soggetti firmatari il presente CCNL.
              3. Essa riguarderà esclusivamente le seguenti materie:
                i. indennità di vitto e alloggio;
                ii. ore di permesso per studio e/o formazione professionale.
              4. Gli accordi stipulati a norma del presente articolo resteranno depositati, ai fini della loro
                efficacia, presso l’Ente bilaterale Ebincolf.

              Art. 50- Cas.sa.Colf

              1. Cas.sa.Colf è un organismo paritetico composto per il 50% da FIDALDO e DOMINA, e per
                l’altro 50% da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS e Federcolf.
              1. La Cas.sa.Colf ha lo scopo di fornire prestazioni e servizi a favore dei lavoratori e datori di
                lavoro, comprensivi di trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi e aggiuntivi
                delle prestazioni pubbliche.

              Art. 51 – Fondo Colf

              1. Il Fondo Colf è un organismo paritetico composto per il 50% da FIDALDO e DOMINA, e per
                l’altro 50% da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS e Federcolf.
              2. Il suo scopo istituzionale è quello di ricevere il contributo versato ai sensi del successivo art.
                53 e destinarlo per il funzionamento degli strumenti contrattuali di cui ai precedenti articoli
                45 e seguenti.

              Art. 52 – Previdenza complementare

              1. Le Parti concordano di istituire una forma di previdenza complementare per i lavoratori del
                settore, con modalità da concordare entro tre mesi dalla stipula del presente contratto.
              2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al precedente comma le Parti convengono che
                il contributo a carico del datore di lavoro sia pari allo 1 per cento della retribuzione utile per
                il calcolo del trattamento di fine rapporto e il contributo a carico del lavoratore sia pari allo
                0,55 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

              Art.53 – Contributi di assistenza contrattuale

              1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 44, 45, 46, 47, 48, 50 e 51 del
                presente contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori
                e dei datori di lavoro, le Organizzazioni e Associazioni stipulanti procederanno alla
                riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale
                o assistenziale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, con esazione a mezzo degli
                strumenti previsti dalla normativa per il versamento dei contributi previdenziali obbligatori
                o con la diversa modalità concordata tra le Parti.
              2. I contributi di cui al comma 1 sono obbligatori. Sono tenuti al loro versamento tanto i datori
                di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,06 dei quali 0,02 a carico
                del lavoratore.
              3. Le Parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo
                contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi di cui al presente articolo, i quali,
                conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro, hanno natura retributiva, con
                decorrenza dal 1° luglio 2007

              Art. 54 – Decorrenza e durata

              1. Il presente contratto decorre dal 1° ottobre 2020 e scadrà il 31 dicembre 2022 esso resterà
                in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo.
              2. In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della data
                di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto s’intenderà tacitamente rinnovato per un triennio.
              1. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza del presente contratto per
                verificare l’opportunità di apportarvi modifiche.

              Chiarimenti a verbale.
              1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione
              mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26
              della retribuzione mensile.
              2) Quando nel contratto viene usata l’espressione “giorni di calendario” si considerano i
              trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
              3) Quando nel contratto viene usata l’espressione “giorni lavorativi” si considerano i
              ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
              4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o
              superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
              5) Per “retribuzione globale di fatto” s’intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui
              alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità di vitto e alloggio.
              6) le Parti Sociali concordano l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura di euro
              12,00 con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS
              della tabella A), ed in misura proporzionale per gli altri livelli/tabelle. L’aggiornamento
              retributivo di cui all’articolo 38 del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi
              comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordo.
              7) I contributi di assistenza contrattuale nella misura prevista dall’art. 53, comma 2, sono dovuti
              a far data dal 01/01/2021; fermo restando che fino a tale data i contributi sono dovuti nella
              misura prevista dal previgente CCNL del 01/07/2013.

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